ATTI REGIONALI DELIBERAZIONI LEGISLATIVE STATUTARIE ERRATA CORRIGE Per errore materiale, nella Deliberazione legislativa statutaria pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 57 del 27 giugno 2024  stata inserita una formula iniziale non corretta. LĠarticolato resta invariato. Pertanto, il termine di tre mesi per lĠeventuale richiesta di Referendum, decorre dalla data del 27 giugno 2024. Si ripubblica lĠintero testo al fine di conferire completezza e chiarezza alla pubblicazione della Deliberazione in questione. _______________________________ Deliberazione Legislativa Statutaria Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) pag. 11464 ATTI DELLA REGIONE DELIBERAZIONI LEGISLATIVE STATUTARIE ERRATA CORRIGE Per errore materiale, nella Deliberazione legislativa statutaria pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 57 del 27 giugno 2024  stata inserita una formula iniziale non corretta. LĠarticolato resta invariato. Pertanto, il termine di tre mesi per lĠeventuale richiesta di Referendum, decorre dalla data del 27 giugno 2024. Si ripubblica lĠintero testo al fine di conferire completezza e chiarezza alla pubblicazione della Deliberazione in questione. ____________________________________________ Deliberazione Legislativa Statutaria concernente: Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) Testo di legge di revisione statutaria approvato dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 152 del 18 giugno 2024 a maggioranza assoluta e in seconda votazione, conforme a quella adottata nella seduta n. 149 del 9 aprile 2024, a norma dellĠarticolo 123, comma secondo, della Costituzione. Deliberazione legislativa statutaria concernente: ÒModifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)Ó. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione legislativa statutaria, almeno un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del Consiglio - Assemblea legislativa regionale pu˜ fare richiesta di sottoposizione a referendum popolare, a norma dellĠarticolo 123 della Costituzione. Art.1 (Modifica allĠarticolo 13 della legge statutaria 1/2005) 1. Al comma 4 dellĠarticolo 13 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ÒI componenti dellĠUfficio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo consiliare al quale appartenevano al momento dellĠelezione decadono dallĠincarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi consiliari.Ó. Art. 2 (Modifica allĠarticolo 22 della legge statutaria 1/2005) 1. Al comma 5 bis dellĠarticolo 22 della legge statutaria 1/2005 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ÒIl Presidente e il Vicepresidente che cessano di far parte del Gruppo consiliare al quale appartenevano al momento della nomina decadono dallĠincarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi consiliari.Ó. Art. 3 (Invarianza finanziaria) 1. DallĠapplicazione di questa legge non derivano nŽ possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Art. 4 (Decorrenza delle disposizioni) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 di questa legge statutaria, si applicano a decorrere dalla legislatura regionale successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima.